Se la Cassazione vuole dimostrare in giudizio una banale equivalenza

Pubblichiamo l’intervento di Giampiero Guarnerio, collega di Milano apparso su http://www.eutekne.info

Se la Cassazione vuole dimostrare in giudizio una banale equivalenza

Caro Direttore,
una vecchia barzelletta così recitava: “Il presidente di una multinazionale cerca un nuovo amministratore delegato. Alla domanda «Quanto fa 2 + 2?», il primo candidato, ingegnere, risponde: «Il risultato è compreso tra 3,99999 e 4,000001». Il secondo candidato, giornalista, risponde: «22». Il terzo, avvocato, risponde: «Nella causa Jenkins contro lo stato americano è stato dimostrato che 2 + 2 = 4». Il quarto, commercialista, risponde sottovoce: «Quanto vuole che faccia?»”.

Evidentemente, c’è del vero in questo “scherzo”: per chi gravita nell’area legale, e soprattutto nelle alte sfere, l’operazione matematica è un fatto che va dimostrato in giudizio. Persino una banale equivalenza.

La sent. 15250/2012 tratta il caso di un contribuente che concorda con l’Agenzia in sede di accertamento con adesione per l’esercizio 2004 un certo valore di rimanenze iniziali. Successivamente, riceve un altro accertamento sull’annualità precedente (2003) nella quale l’Agenzia, a seguito di accertamento induttivo, determina le rimanenze finali in misura superiore a quelle iniziali del 2004.
Ne segue un contenzioso e, nei gradi di merito, il contribuente vede riconosciuta la “continuità dei valori di bilancio” ex art. 92 comma 7 del TUIR (“le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo”), con conseguente rigetto della pretesa erariale sul punto.

Interviene la Cassazione citata, che, sul punto, afferma: “Né giova al contribuente invocare l’avvenuto accertamento per adesione delle rimanenze iniziali all’1.1.04, onde inferirne che alla fine dell’esercizio 2003 il valore delle rimanenze non poteva che essere di pari importo. Ed invero, il principio di continuità dei valori di bilancio, sancito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59, se comporta che i valori finali dell’esercizio sono da considerarsi quelli gli iniziali del successivo, non implica anche che sia vero il contrario. In altri termini, accertate con adesione del contribuente le rimanenze all’inizio del 2004, non per questo – stante il principio di autonomia dei periodi di imposta, sancito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7 – devono essere considerate dello stesso valore anche le giacenze dell’esercizio precedente”.

Altrimenti detto, secondo la Cassazione, il fatto che A = B non comporta necessariamente che B = A.
E dire che i manuali di algebra si spingono addirittura a sostenere che se A = B e B = C, allora anche A = C (“proprietà transitiva dell’uguaglianza”).

Speriamo che presto capiti una sentenza Cass. SS.UU. che lo confermi.

Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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