Mancato invio certificazione
Domanda: Nonostante i numerosi e continui solleciti al sostituto d’imposta, non ho mai ricevuto la certificazione delle ritenute d’acconto; come mi devo comportare?
Risposta: Ai sensi dell’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, DPR n. 322/98 il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare ai percettori entro il 28.2 dell’anno successivo, una certificazione attestante l’ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate. Purtroppo troppo spesso ciò non avviene.
Bisogna tener conto del fatto che il sostituto d’imposta è l’unico soggetto che può essere ritenuto responsabile della mancata corresponsione delle ritenute all’Erario.
Di questo tema se ne è occupata l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 19.3.2009, n. 68/E, la quale ha riconosciuto al contribuente, che non sia in grado di esibire la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, di scomputare legittimamente quanto subito “… a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”.
Il contribuente, pertanto, potrà comunque scomputare la ritenuta previa predisposizione della seguente documentazione:
– copia della fattura emessa; – documentazione bancaria attestante quanto percepito; – dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata, a fronte della quale non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.