Fattura non pervenuta, cosa fare?
Può capitare che l’acquirente o committente non riceva la fattura d’acquisto.
Vediamo quali sono le procedure da porre in essere per evitare l’irrogazione di sanzioni amministrative che in questo caso sono pari al 100% dell’imposta, con un minimo di Euro 258,00 per singola violazione (Art. 6 D.Lgs. n. 471/97).
In sostanza l’acquirente o committente, nei 30 giorni successivi allo scadere dei 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, deve:
– compilare un’autofattura in duplice esemplare;
– versare con F24 la relativa imposta, se dovuta;
– presentare all’Agenzia delle Entrate l’autofattura e l’F24 versato.
Se dopo aver osservato la procedura di “autodenuncia” si riceve la fattura da parte del fornitore, questa non ha più valore ai fini della registrazione.
Un esempio di compilazione dell’autofattura:
XY acquirente s.r.l.
p.i., c.f.: ………….
XY acquirente s.r.l.
p.i., c.f.: …………..
Autofattura n. …… del ………..
ai sensi Art. 6 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471,
per la regolarizzazione di fattura non ricevuta dal fornitore.
Descrizione Quantità Prezzo unitario Importo
Merce YZ 10 150 1.500
Totale imponibile 1.500
I.v.a. 22% 330
Totale fattura 1.830
Qualora la fattura fosse stata già interamente pagata (iva compresa), stante l’obbligo di versamento dell’iva in capo all’acquirente o committente, l’unica soluzione per recuperare l’iva versata in misura doppia è quella di instaurare una causa civile nei confronti del fornitore allo scopo di farsi risarcire il danno procurato. Per questo la buona prassi amministrativa suggerisce di effettaure il pagamento previa ricezione della fattura.
Nel caso in cui la fattura sia stata ricevuta ma risulti errata, gli adempimenti da porre in essere sono i medesimi, ma varianio i termini: per la regolarizzazione vi sono solo 30 giorni dalla ricezione della fattura.
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