Furto, smarrimento e distruzione di documenti contabili, come procedere.

In caso di furto, smarrimento o distruzione accidentale dei documenti contabili manca una norma specifica che ne disciplini le conseguenze.

L’articolo 39 comma 2 lettera c), specifica che, qualora le scritture contabili non siano disponibili per “causa di forza maggiore”, l’Ufficio ha il potere di determinare induttivamente il reddito, avvalendosi anche di presunzioni semplici.

La giurisprudenza pare concorde nell’affermare che il contribuente, successivamente all’evento dannoso, abbia il dovere di adoperarsi per ricostruire i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate perse.

In particolare la R.M. n. 445366 del 27/7/91 ha previsto l’obbligo di annotare nuovamente le registrazioni sul registro bollato aziendale, apponendo su ciascuna nuova pagina il riferimento al numero di foglio corrispondente alla precedente registrazione andata perduta. Attualmente l’obbligo di vidimatura sussiste solo per i c.d. registri sociali (libro soci, assemblee, cda, ecc.).

Nel diverso caso in cui la perdita riguardi anche le fatture, e in generale i documenti probatori dei fatti di gestione, il contribuente avrà l’arduo compito di contattare tutti gli interlocutori (clienti, fornitori, banche ecc.) per reperirne le copie necessarie.

Infatti, in base alla sentenza della Cassazione n. 10238/97, incombe al contribuente l’onere di provare l’affermata distruzione dei documenti contabili, e ciò in quanto, la enunciazione di un fatto positivo deve essere provata da chi lo adduce.

In sostanza, in caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti contabili è bene attuare delle semplici operazioni:

1) effettuare una denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza (es.: carabinieri) ai fini della prova che tali documenti non sono più presenti in originale presso il contribuente;

2) procedere alla richiesta delle copie dei documenti (richiedendole ai clienti e ai fornitori, ristampare i registri se tenuti con modalità informatiche);

3) ricostruire le operazioni effettuate (ad es: controllo dei movimenti di cassa al fine di ricostruire il registro dei corrispettivi);

Queste semplici operazioni assicureranno il contribuente da eventuali richieste pretestuose dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo, tra l’altro, che nessuna norma stabilisce che sia obbligatoria e/o necessaria una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

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